Facciamo un pò di chiarezza

 

Facciamo un po’ di chiarezza sulla sanzione da “soli” 100 euro per gli over 50 non vaccinati

Il provvedimento è stato inserito nel decreto legge pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale. Ma ci sono molti non detti nelle narrazioni social e giornalistiche

08/01/2022 di Enzo Boldi

Dopo i rumors e le anticipazioni dei giornali, è arrivata la conferma: l’ultimo decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato (nella giornata di ieri, venerdì 7 gennaio 2022) in Gazzetta ufficiale ha introdotto ufficialmente l’obbligo vaccinale per gli over 50. Tutte le persone al di sopra di quella soglia d’età che ancora non l’hanno fatto, dunque, dovranno partecipare alla campagna di immunizzazioni. Gli ultimi dati parlano di circa 2,1 milioni di cittadini. Chi non lo farà incorrerà in una sanzione (emessa dall’Agenzia delle Entrate): una multa da 100 euro per i non vaccinati. Una cifra che, per molti, è decisamente esigua. Ma proviamo a spiegare bene di cosa stiamo parlando, andando a sottolineare anche i non detti.

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Per farlo partiamo dall’articolo 4- sexies (e relativi commi) che riguarda le cosiddette “sanzioni pecuniarie”, inserito all’interno del decreto legge numero 1 del 2022 pubblicato il 7 gennaio in Gazzetta Ufficiale. Lì leggiamo:

  1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 -quater , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
    a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
    b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
    c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter.

Dunque, il comma 1 dell’articolo 4 -sexies non fa altro che quantificare una sanzione per tutti quegli over 50 che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. E si fa riferimento all’articolo 4 -quater, quello intitolato «Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni».

Multa 100 euro non vaccinati, cosa dice il decreto

Insomma, sembrano essere giustificate le polemiche per la piccola multa 100 euro non vaccinati. Ma la realtà è un po’ diversa, vista la presenza di alcuni non detti che sono già previsti dalle norme precedenti e che continueranno a essere in vigore anche nei prossimi mesi: parliamo del Super Green Pass per alcune categorie lavorative (quindi obbligo di vaccino) e per l’accesso a diverse attività. La sanzione da 100 euro (una tantum) è solamente la punta dell’iceberg visto che tutte le altre sanzioni rimarranno attive per chi non si è vaccinato.

Perché, come previsto dalla legge vigente, la multa 100 euro non vaccinati viene erogata – dall’Agenzia delle Entrate – per il solo fatto di non aver preso parte alla campagna di immunizzazione anti-Covid a partire dalla data del 1° febbraio. A questo si sommano tutte le altre sanzioni già previste (e rafforzate). La prima riguarda – come accade già per personale medico-sanitario, forze dell’ordine e personale scolastico – la sospensione dal lavoro, con annesso stop alla retribuzione. La seconda, come spiega il giornalista Giovanni Rodriquez su Twitter, va a toccare un punto fondamentale: se chi ha più di 50 anni viene colto sul posto di lavoro senza essersi vaccinato, viene sanzionato con una multa che va dai 600 ai 1500 euro. E, in questo caso, non si tratta di una sanzione una tantum: in caso di violazione reiterata, la multa sarà raddoppiata rispetto a quella ricevuta in precedenza. Ovviamente tutto ciò decade se si è in possesso di certificazione verde rafforzata da guarigione (ma dal 1° febbraio varrà sei mesi, al termine dei quali occorrerà il vaccino per non ricadere nelle sanzioni superiori all’una tantum da 100 euro).

Le risposte scritte, ma non lette

E no, non si tratta di una mera interpretazione. Si tratta di circostanze già scritte e previste nei decreti precedenti che sono attualmente ancora in vigore. E il riferimento nell’ultimi decreto è scritto nero su bianco. Nella porzione di testo che abbiamo riportato nella prima parte di questo articolo, infatti, troviamo un comma fondamentale (il 2 all’articolo 4- sexies). Rileggiamolo:

“La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter”.

È lì il riferimento a tutte le altre sanzioni che, in caso di violazione, si vanno a sommare alla multa 100 euro non vaccinati. Insomma, i 100 euro scattano di default se un over 50 non parteciperà alla campagna di immunizzazione entro il 1° febbraio, mentre tutte le altre scatteranno in caso di presentazione sul posto di lavoro. E chi non ha il Green Pass rafforzato (e ha 50 anni o più) sarà sospeso anche dall’attività lavorativa. Senza stipendio. Questo è il totale delle sanzioni. Quindi, non “solamente” 100 euro. A tutto ciò si sommano le eventuali sanzioni per chi (da non vaccinato) sale a bordo di mezzi pubblici o partecipa ad altre attività per cui è previsto l’utilizzo (e la verifica) della certificazione verde rafforzata (da vaccino o da guarigione dal Covid).

Obbligo relativo e obbligo assoluto

E sul tema della multa 100 euro non vaccinati si è scatenato un ulteriore dibattito su chi sta mettendo in dubbio l’efficacia di questa misura. E se prima abbiamo spiegato perché non si tratta di una sanzione da pagare con una banconota verde (e basta), adesso proviamo a fare chiarezza sull’entità di questo obbligo. In tanti, non sapendo la differenza, hanno accusato il governo di aver imposto un trattamento sanitario obbligatorio. Ma è veramente così? Rispondiamo subito: no. Quello deciso dall’esecutivo con l’ultimo decreto legge (limitatamente agli over 50 e che va ad aggiungersi a quello già previsto per personale medico, scolastico e forze dell’ordine) è un obbligo relativo. Il che vuol dire che vi è sì un vincolo, ma la violazione viene sanzionata pecuniariamente. Ed è lo stesso che esiste già per quella serie (10) di vaccinazioni obbligatorie per i minori in età scolastica.

Discorso diverso, invece, è l’obbligo assoluto. In questo caso, come previsto dalla legge (per altri casi, non per il vaccino anti-Covid, né per gli altri vaccini) si dovrebbe procedere con il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Ovvero: lo Stato decide che i cittadini devono vaccinarsi e il cittadino è obbligato. Non si parla di multa, ma di una vera e propria coercizione al trattamento sanitario. Questa la differenza – fondamentale – per spiegare che tra i due obblighi c’è una nettissima differenza.

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